imu2021Si comunica che in vista del prossimo versamento Imu da effettuarsi entro la scadenza del 16 giugno 2021, i contribuenti sono tenuti a versare l’Imu secondo le seguenti aliquote:

    1. Imu per abitazione principale: esente, escluse categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, sulle quali si applica l’aliquota del 4 per mille, con una detrazione di € 200,00 fino a concorrenza dell’imposta;
    2. Imu fabbricati rurali a uso strumentale: 1,00 per mille;
  1. Imu fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
  2. Imu fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille (di cui il 7,60 per mille da versare allo Stato);
  3. Imu per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
  4. Imu terreni agricoli: esente in quanto stabilito dalla legge 34/2015 di conversione del decreto legge 4/2015;
  5. Imu aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;

I principali codici tributo Imu 2021 sono i seguenti:

  • 3912 abitazione principale A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
  • 3916 aree fabbricabili;
  • 3918 altri fabbricati;
  • 3925 fabbricati D quota Stato;
  • 3930 fabbricati D quota Comune;

Si fa presente che l’art. 1 comma 599 della Legge 178/2020 (cosiddetta Legge di Bilancio 2021) ha disposto l’esenzione dalla prima rata dei seguenti immobili:

  1. immobili destinati a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e destinati a stabilimenti termali;
  2. immobili classificati catastalmente in categoria D/2 (alberghi) e pertinenze, D/3 (sale cinematografiche), nonché immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i proprietari dell’immobile siano anche i gestori delle attività ivi esercitate e sospese causa pandemia;
  3. immobili ad uso agriturismo per i villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, a condizione che i proprietari dell’immobile siano anche i gestori delle attività ivi esercitate e sospese causa pandemia;

4.      immobili catastalmente censiti in categoria D destinati a fiere;

“a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate”.

Sono altresì esentate dal versamento dell’acconto IMU 2021 i soggetti passivi individuati all’art. 6-sexies del D.L. 41/2021.

Si ricorda ai contribuenti che l’art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha abrogato la Tasi.

   

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