ROCCA PISANA: interrogazione su risoluzione del contratto di appalto dei lavori di restauro, rispetto adempimenti successivi, contestazioni ditta appaltatrice e questioni di natura finanziaria. Risposta scritta a interrogazione.
Riscontro al protocollo comunale (n. 16202 del 1° novembre 2023) l’intervento del Gruppo di Opposizione in merito all’oggetto.
Per quanto riportato nell’interrogazione, ritengo opportuno replicare quanto da me risposto all’interrogazione risalente al 18 aprile 2021 e che ancora oggi vale come sintesi dei fatti che hanno portato al fermo dei lavori.
“I lavori per il recupero e la valorizzazione della Rocca Pisana di Giglio Castello sono stati sospesi per molti mesi a causa di una denuncia, presentata da un cittadino in data 16 giugno 2020, relativa a presunte opere realizzate in assenza e/o in difformità dall’autorizzazione in riferimento ad un sopralluogo, non autorizzato, eseguito presso il cantiere in oggetto nel mese di maggio 2020 e per il quale sono in corso accertamenti per valutare eventuali responsabilità. Detta così parrebbe una violazione gravissima con danno irreparabile al complesso monumentale della Rocca Pisana, mentre invece si tratta di quanto riporta in una nota del 07/04/2021 la SABAP: “... lavori di lieve entità che non sono estranei né avulsi dal contesto storico e architettonico dell’immobile tutelato né hanno procurato danno al bene culturale e se richiesti sarebbero stati assentiti e pertanto si ritiene di non dar corso all’avvio del procedimento ex art. 160 del Codice”. A seguito della denuncia sopra descritta le opere di restauro della Rocca sono state interrotte nel mese di giugno 2020. Sugli aspetti tecnici delle modifiche e su altri interventi in corso d’opera l’Amministrazione comunale, tramite i suoi progettisti, stava mettendo a punto una Perizia di Variante la cui attività di formazione è stata improvvisamente interrotta dall ’esposto mirato di un cittadino. Nonostante le “lievi entità delle difformità ” citate dalla Soprintendenza di Siena, la denuncia ha fatto sì che i lavori venissero interrotti per molti mesi posponendo così la fruibilità della Rocca per il fine a cui è destinata. Questo, a parere mio, costituisce un grave danno per l’intera collettività che andrà ascritto nella storia della Rocca Pisana. Su ciò, e lo dico con molta sincerità, mi piacerebbe che anche i consiglieri di minoranza potessero esprimere lo stesso giudizio dimostrando così di essere distanti dagli esposti inutili e vicini a chi produce qualcosa di buono per la collettività, nell’interesse di tutti.”
Intanto sono trascorsi oltre due anni durante i quali l’impegno dell’Amministrazione, per la ripresa dei lavori, non è mai mancato nonostante le ulteriori difficoltà sopraggiunte. L’Amministrazione comunale, ricordo, ha promosso i lavori di restauro qualificati come “Accordo di Valorizzazione” e finalizzati all’apertura al pubblico di un sito museale che costituirà un servizio pubblico fondamentale per l’intera comunità.
Venendo ai contenuti specifici dell’interrogazione, fatta questa doverosa premessa, si risponde come segue:
- se sia stato adempiuto alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, che deve avvenire immediatamente dopo la comunicazione all’appaltatore del provvedimento di risoluzione del contratto;
Si conferma che lo Stato di Consistenza dei lavori è stato predisposto in data 05/10/2023 e acquisito al protocollo n. 14104 in data 06/10/2023 a firma dell’Arch. Cecilia Luzzetti.
- se sia stato adempiuto all’avvio immediato delle procedure per il riappalto dei lavori (pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata ovvero, in alternativa, autorizzato l'affidamento dei lavori di completamento con il sistema in economia di cui agli artt. 143 e 144 reg., ai sensi dell’art. 88, co. 1, lett. f), reg., quando vi è l ’urgenza di tale completamento e vi siano somme già stanziate a tal fine nell ’ambito del quadro economico del progetto);
Si precisa che ad oggi non si è dato corso alle procedure per il nuovo affidamento dei lavori, dovendo preliminarmente procedere all'affidamento degli incarichi per l'adeguamento del progetto in modo da tener conto dello stato di consistenza e delle nuove normative e prezzari.
- quali sono gli errori e omissioni progettuali, specificandoli dettagliatamente, segnalati dall'impresa e che hanno determinato “difficoltà di procedere con i lavori”, nonché far conoscere l'ammontare delle spese legali (o peritali) per consulenze o difese legali sostenute sulla vicenda, fino ad oggi sostenute;
La posizione dell'Amministrazione comunale e le contestazioni mosse nei confronti dell'appaltatore sono contenute nell'Atto di Risoluzione del 29/12/2022, e nello Stato di Consistenza del 05/10/2023.
- i motivi della richiesta del pagamento di € 61.818,54 da parte del subappaltatore, Toscana Servizi S.r.l., in relazione a quanto specificato in premessa, facendo conoscere se la somma è stata già pagata ovvero le ragioni dell'eventuale mancato pagamento; sul punto si chiede di conoscere se sono state presentate ulteriori richieste di pagamento da parte del subappaltatore;
Si rammenta che il pagamento diretto nei confronti del subappaltatore non rappresenta un credito di quest'ultimo nei confronti dell'Ente, bensì una delegazione di pagamento in virtù della quale l'Amministrazione paga il subappaltatore direttamente, detraendo le somme dai corrispettivi dovuti all'appaltatore. Nel caso di specie, come si rileva dallo stato di consistenza del 05/10/2023, l'Amministrazione non deve alcuna somma all'appaltatore, il quale dovrà invece risarcire la stessa Amministrazione anche per lavorazioni non correttamente eseguite.
Tale pretesa di pagamento, tuttavia, risulta priva di fondamento, considerato che, come è noto, non sussiste alcun rapporto contrattuale diretto tra il Comune ed i subappaltatori, cosicché l’istituto del pagamento diretto, ancorché dovesse ricorrere, rappresenterebbe esclusivamente una forma di delegazione di pagamento, alla quale il Comune dovrebbe far fronte se e nella misura in cui le obbligazioni contrattuali con l’appaltatore dovessero essere efficaci e laddove si formi un credito di quest’ultimo nei confronti della stazione appaltante, cosa che nel caso di specie non risulta.
Nel contratto di subappalto stipulato tra la Piombino Edilizia S.r.l. e la Servizi Toscana S.r.l. in data 5 marzo 2018 (prima autorizzato e poi revocato su istanza dell’appaltatore) all’art. 5 è inoltre previsto il pagamento della seconda da parte della prima, con esclusione di qualunque forma di pagamento diretto. Sulla scorta di tale precisa pattuizione è stata concessa l’autorizzazione al subappalto poi revocata.
- per quale motivo i ponteggi che comportano spese rilevanti di noleggio assolutamente ingiustificate a carico dell'Ente, risultano ancora oggi montati visto che dal 29.12.2022 è stata disposta la risoluzione del contratto con l'appaltatore;
Si precisa che i ponteggi risultano ancora montati in quanto l'impresa non ha provveduto a toglierli nonostante l'intervenuta risoluzione contrattuale e la redazione dello stato di consistenza. Stiamo valutando le azioni da adottare, in conseguenza a quanto sopra al fine di riprendere le lavorazioni.
Cordiali saluti.