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I sottoscritti Consiglieri Comunali, fanno seguito alle precedenti interrogazioni, del 17 novembre 2021, protocollo n. 10437, e del 20 maggio 2022, protocollo n. 4846, relative all'oggetto e, in relazione ad alcune affermazioni contenute nelle Sue risposte

(https://www.giglionews.it/interrogazione-marina-del-giglio-il-sindaco-risponde), in particolare alle seguenti affermazioni:

“La società Marina del Giglio, pur avendo dato sempre la piena disponibilità a formalizzare il trasferimento di detti terreni e dell'immobile a favore dell’Amministrazione Comunale, non ha poi provveduto al formale trasferimento mediante atto pubblico a causa del mancato frazionamento e conseguente individuazione di detti beni con i relativi dati catastali e, probabilmente, per altri motivi ancora oggi non conosciuti allo scrivente”;

 

“In data 11/12/2017, il Collegio giudicante del TAR emanava l’ordinanza prescritta per l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ex 2932 c.c. e volta ad ottenere la condanna della Marina del Giglio s.r.l. a trasferire tutti i beni immobili oggetto dell'atto d'obbligo; con detta ordinanza il TAR nominava consulente tecnico d’ufficio il geometra Francesco Zingoni di Firenze al quale veniva sottoposto il seguente quesito: “Esaminati gli atti e documenti di causa, esperiti sopralluoghi, accessi agli uffici competenti ed ogni altra attività reputata necessaria od opportuna, ricostruisca il C.T.U. la situazione catastale degli immobili per cui è causa, meglio identificati nella convenzione intercorsa fra le parti il 1 ottobre 1975 e provveda, se del caso, ai frazionamenti occorrenti per poterne disporre il trasferimento mediante pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. e relativa trascrizione”;

 

“L'Ufficio Tecnico comunale, constatando l'impossibilità di seguire gli accertamenti con proprio personale e stante la carenza di risorse umane da destinare allo scopo, indicava nell'arch. Alessandro Jaff con sede in Firenze, il professionista con esperienza e professionalità idonei a svolgere il compito assai complesso di verifica dei beni da trasferire”;

 

 

“Le operazioni peritali del CTU, affiancato dai rispettivi CTP, stante la complessità dei beni da censire, hanno richiesto un lungo periodo di studio soprattutto dovuto alla difficile e interminabile ricostruzione catastale dei beni da trasferire”.

 

Preso atto che, dopo la risposta alle interrogazioni, nulla è stato riferito agli scriventi Consiglieri, nemmeno sotto forma di “comunicazioni del Sindaco” nei Consigli Comunali, nonostante siano trascorsi 6 anni dall'incarico;

preso atto altresì della potestà regolamentare in materia di incarichi esterni, ai sensi dell'art.3, comma 56, della L. 24-12-2007 n. 244,  nel quale è previsto che gli enti locali devono fissare, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, da applicare a tutte le tipologie di prestazioni mentre il successivo comma 57 dispone che “le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione”

 

Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il Sindaco per conoscere se:

1) - nonostante siano trascorsi 5 anni dal conferimento dell'incarico di consulente tecnico d’ufficio disposto dal Collegio giudicante del TAR, il professionista abbia concluso le operazioni di ricostruzione catastale, facendo conoscere le risultanze;

2) - l'arch. Alessandro Jaff di Firenze, a suo tempo incaricato dall'Ente, abbia provveduto a svolgere il compito di verifica dei beni da trasferire, i tempi previsti per la consegna degli elaborati, le eventuali sanzioni per ritardata consegna, nonché far conoscere l'importo del compenso professionale stabilito. Al riguardo si chiede di fornire documentazione probante “esperienza e professionalità idonei a svolgere il compito assai complesso di verifica dei beni da trasferire”, dato che l'affermazione sembra una mera “clausola di stile” che in realtà cela una motivazione soltanto apparente;

3) - non ravvisa mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso del fabbricato da adibirsi ad ambulatorio medico da cedere al Comune, come previsto dall'ATTO D'OBBLIGO sottoscritto dalla Marina del Giglio il 2 ottobre 1975 (e dai relativi elaborati tecnici approvati a suo tempo) mentre lo stesso risulta, da anni, alloggio dato in locazione turistica, si chiede di conoscere se l'A.C. abbia adottato mai iniziative a riguardo;

4) - è consapevole del fatto che affidare un incarico esterno ad un professionista fuori provincia, sia pur “con esperienza e professionalità”, comporti maggiori oneri per l'Ente per rimborso spese di viaggio e soggiorno. Si chiede copia fotostatica della parcella del Professionista. Tra l'altro riteniamo che la Provincia di Grosseto dispone di ottimi professionisti, dotati di altrettanta “esperienza e professionalità” iscritti nei rispettivi albi professionali, in grado di poter adempiere all'incarico affidato, con risparmio sulle spese anzidette.

Questo Gruppo Consiliare si riserva di comunicare l'incarico fuori provincia conferito, per ogni valutazione, ai Presidenti degli albi professionali provinciali;

5) - l'Amministrazione Comunale ha provveduto agli adempimenti di cui all’art.3, comma 56, della L. 24-12-2007 n. 244 (Regolamento comunale), compresa la comunicazione di cui al comma 57, fornendo copia della deliberazione e della lettera di trasmissione alla Corte dei Conti;

6) - come giustifica la Sua affermazione: "Non vi saranno danni patrimoniali perché l’Amministrazione, con saggezza e spirito di iniziativa, chiuderà la vertenza che ormai si trascina da oltre 45 anni portando a casa ciò che gli spettava, oltre alla possibile chiusura di cause collegate alla principale" contenuta nella risposta (9.12.2021) alla precedente interrogazione sul tema, rispetto alla situazione di fatto che vede l'unità immobiliare di 50 mq. (come risulta dall'ATTO D'OBBLIGO sottoscritto dalla Marina del Giglio il 2 ottobre 1975) tuttora nella disponibilità della Marina del Giglio, nonostante il tempo trascorso dall'ordinanza TAR del 2017.

La S.V. vorrà fornire puntuali e dettagliate risposte ai quesiti formulati entro 30 giorni dal ricevimento della presente (art.13, punto 4, del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio, approvato con delibera di C.C. n. 29/2015, pubblicato all'Albo dell'Ente).

Si chiede al Signor Prefetto di Grosseto opportuna azione di vigilanza e rispetto dei termini per la risposta.

I CONSIGLIERI COMUNALI

GUIDO COSSU                                                        ARMANDO SCHIAFFINO

   

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