scritto da Autorità Portuale
Ordinanza n. 17 del 1/08/2023
DPM PORTO DI ISOLA DEL GIGLIO - area portuale - divieto di pubblicità e volantinaggio - divieto di sosta ai mezzi non autorizzati ai sensi dell’art. 68 C.N. .
IL COMMISSARIO
- Sentita l’Autorità Marittima e il Comune di Isola del Giglio e considerato che l’area portuale dell’isola è strettamente inserita nel tessuto urbano e la relativa circolazione veicolare resta tuttora disciplinata con Ordinanza sindacale n. 39/2021;
- Preso atto che all’interno dell’area demaniale marittima del porto di Isola del Giglio, ricadente nell’ambito di competenza della Autorità Portuale Regionale, durante la stagione estiva alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali, eventi, servizi, ecc., attraverso il sistema del volantinaggio o con manifesti collocati o affissi su pali dell’illuminazione e della segnaletica stradale.
- Rilevato che la medesima area portuale è interessata altresì dalla sosta disordinata di mezzi stradali di varia natura che vanno a congestionare i già limitati spazi portuali;
- Considerato che nella stagione estiva, la ristretta area portuale è fortemente interessata da un notevole flusso di passeggeri in attesa d’imbarco/sbarco dalle mini crociere provenienti da Talamone/Giannutri/Castiglione della Pescaia/Follonica/Isola d’Elba, che si va ad aggiungere al traffico commerciale, di per sé già impegnativo dei traghetti provenienti da Porto Santo Stefano che operano, oltre ai passeggeri anche auto/camion/bus.
- Ravvisato che sia le operazioni commerciali di cui sopra che la sosta disordinata si svolgono, in alcuni momenti, anche contemporaneamente, congestionando non poco il deflusso di passeggeri/auto verso l’uscita dall’area portuale.
- Ritenuto che l’attività di volantinaggio e pubblicità renda pertanto ancora più difficile il deflusso, dalla ristretta area portuale, poiché chi effettua tale attività interferisce con il movimenti dei turisti in scesa/salita dalle navi, per offrire i loro prodotti/servizi.
- Considerato che ciò comporta anche un pericolo per la sicurezza dei passeggeri che continuamente vengono distratti da tale iniziativa, a volte effettuate anche contemporaneamente da diversi operatori, nelle immediate vicinanze delle operazioni commerciali (sbarco/imbarco auto), provocando così anche un rallentamento del deflusso in uscita dal porto e aumentando la congestione del traffico.
- Tenuto altresì conto che la notevole presenza di volantini e/o parti di manifesti su tutta l’area portuale, comporta anche conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l’igiene pubblica.
- Visto il D.P.G.R. n. 118 del 06/07/2023 con cui viene prorogato l’incarico di Commissario dell’Autorità Portuale Regionale all’Arch. Alessandro Rosselli, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 23/2012.
- Visto il Regolamento Polizia Urbana del Comune di Isola del Giglio approvato con D.C.C. n. 14/2022, art.5, lett. g).
- Preso atto delle modifiche apportate al suddetto Regolamento e approvate con D.C.C. n. 12 del 25/04/2023, riguardo pure all’art.5, lett. g).
- Rilevato quindi necessario introdurre la presente disposizione riguardo al divieto di sosta al di fuori delle aree specificatamente destinate a tale funzione, nonché al divieto di effettuare attività di volantinaggio e pubblicità nell’ambito delle aree portuali del Comune di Isola del Giglio - comprese fra il molo rosso e molo verde, di competenza dell’Autorità Portuale Regionale.
- Visti:
- l’art. 105 del D.Lgs. 112/98 inerente il trasferimento di funzioni in materia di demanio marittimo;
- la Legge R.T. 28 maggio 2012 n. 23 e s.m.i. istitutiva dell’Autorità Portuale Regionale;
- l’articolo 30 ed articolo 81 del Codice della Navigazione;
- l’articolo 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- l’articolo 1164 del Codice della Navigazione;
- l’articolo 1174 2° comma del Codice della Navigazione;
- il Codice della Strada;
- Il Regolamento di Polizia Urbana approvata con DCC n. 14/2022 e ss.mm.ii. .
- gli artt. 50, 107 e 109 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, avente all’oggetto “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- ogni altro atto/disposizione inerente l’argomento.
O R D I N A
- E’ vietata la sosta all’interno dell’area portuale ai mezzi privi di specifica autorizzazione ad operare in porto ai sensi dell’art. 68 C.N.
- È fatto divieto sostare con ogni tipologia di veicolo stradale all’interno dell’area portuale al di fuori delle aree specificamente destinate alla sosta;
- È fatto divieto a tutte le attività economiche, di effettuare, in tutto l’ambito portuale di Isola del Giglio - area compresa fra il molo rosso e il molo verde - pubblicità mediante volantinaggio e/o affissioni e/o apposizione di manifesti su pali dell’illuminazione pubblica o della segnaletica stradale.
- È vietata la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto / mezzi che scendono o salgono sui traghetti, navi per mini crociere e quanto altro.
- È vietato il lancio di volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale similare.
- I trasgressori, aziende committenti e personale reclutati, sono soggetti, salvo che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:
- per le aziende commissionarie sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad un massimo di € 500, oltre al rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi;
- per il personale che diffonde volantini o dépliant e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari, sanzione amministrativa da un minimo di € 50 ad un massimo di € 500, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi.
- È revocato ogni altro provvedimento in contrasto con la presente.
- Le forze di polizia competenti ad operare in ambito portuale sono responsabili della vigilanza ai fini del rispetto della presente ordinanza.
A V V E R T E
Gli interessati, a sensi dell’art. 3 comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni con legge n. 15/2005 e legge n. 80/2005, che contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: - entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
AVVISA
- fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui al Codice della Strada vigente, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni, anche di tipo penale, qualora ricorrano le condizioni, chiunque non rispetti la disciplina della sosta come in precedenza disposto, sarà sanzionato in forza del disposto di cui all’articolo 1174, 2° comma C.N. (Inosservanza di norme di polizia);
- chi non rispetta il divieto di pubblicità e volantinaggio, sarà sanzionato in forza dei disposti di cui alle norme vigenti.
- L’applicazione delle sanzioni sarà effettuata ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, precisando che l’Autorità competente a ricevere il rapporto è il Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale.
DISPONE
- La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale dell’Autorità Portuale regionale;
- L’invio della presente Ordinanza tramite PEC alle seguenti Autorità di Polizia:
- Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano
- Stazione Carabinieri di Porto Santo Stefano
- Guardia di Finanza sez. op. nav. di Porto S. Stefano
- Polizia Locale di Monte Argentario
- Comune di Monte Argentario:
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3) L’invio della presente ordinanza tramite pec a: _________ |
Il Commissario Arch. Alessandro Rosselli |
ROSSELLI ALESSANDRO Regione Toscana 01.08.2023 08:23:23 GMT+00:00 |
ISOLA DEL GIGLIO Protocollo Arrivo N. 9908/2023 del 01-08-2023 Doc. Principale - Class. 04.134 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente |