scritto da SEI TOSCANA
In merito all’esito dei ricorsi al TAR, per rispetto della verità e per evitare fuorvianti interpretazioni delle pronunce, Sei Toscana ritiene doveroso precisare quanto segue.
Innanzitutto, non si tratta di stabilire vinti e vincitori, trionfanti o soccombenti, ma fissare con chiarezza i principi di diritto che regolano il contratto fra Sei Toscana, Ato e i 104 Comuni del bacino servito, e il loro rispetto da parte di tutti gli attori in gioco.
Proprio in tal senso, il TAR chiarisce una volta per tutte, in modo netto ed inequivocabile, le modalità di affidamento dei “servizi opzionali”. Così come scritto nel pronunciamento, infatti,: “Il vincolo negoziale che discende dal contratto di concessione stipulato con SEI implica che: i comuni facenti parte dell’ATO debbano preventivamente negoziare con il gestore le condizioni tecniche ed economiche di esecuzione del servizio opzionale richiesto” e che “se l’accordo non interviene in ragione del prezzo il servizio non può essere affidato a terzi a condizioni diverse da quelle negoziate e ad un prezzo uguale o superiore”.
Il giudice riconosce dunque che tutti i Comuni dell’Ato Toscana Sud, onde operare nel rispetto della concessione, sono tenuti a chiedere preliminarmente a Sei Toscana l’attivazione dei servizi opzionali, salvo poterli affidare a terzi soltanto in caso di mancato accordo con il Gestore e sempre a condizione che l’eventuale affidamento ad altri operatori avvenga, contemporaneamente, alle stesse condizioni tecniche e ad un corrispettivo inferiore.
Per tale motivo, Sei Toscana invita le Amministrazioni comunali del bacino servito a rispettare quanto previsto dalla concessione e confermato dalla recente sentenza del Tar, così da garantire un corretto e positivo proseguimento della concessione nell’interesse di tutti: cittadini e imprese che animano il territorio e gli oltre mille lavoratori e lavoratrici dell’azienda.