guardia costieraIl Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Santo Stefano,

la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere - posti in capo a questa Autorità marittima - in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, esteso dalla foce dell’Alma alla foce del Chiarone, comprese le isole di Giglio e Giannutri e, comprendente il territorio dei Comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio e Capalbio

;

Vista la Legge 3 aprile 1989, n° 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;

Visto il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;

Visto il DPCM 11 febbraio 2014, n° 72 Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;

Visto l’art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall’art.9 della Legge 16 marzo 2001, n° 88;

Visto il D.P.C.M. 21 Dicembre 1995 "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regione ai sensi dell'art. 59 del DPR 24 Luglio 1977, n° 616”;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la Legge Regione Toscana 1 dicembre 1998, n° 88 “Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112”;

Vista la Delibera della Regione Toscana n° 136 del 2 marzo 2009 con la quale è stato stabilito il periodo minimo di apertura delle strutture balneari (15 giugno - 15 settembre);

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205”;

Vista la L. 08 luglio 2003, n° 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

Visto il D. Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 Luglio 2003 n°172", come modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n° 229 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n°146, recante “Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n°171, recante il codice della nautica da diporto”;

Visto il Dispaccio n°82/022468/I in data 3 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il Dispaccio n° 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante “disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

Visto il Dispaccio n° 02.01./13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;

Visto il Dispaccio n° 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;

Vista l’Ordinanza n° 42/2007 in data 30 aprile 2007 adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno ai sensi dell’art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n° 172, in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;

Vista la Legge Regione Toscana 9 marzo 2006 n. 8, recante “Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26/02/2010 n. 23/R, recante il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 9 marzo 2006 n° 8;

Vista la Legge Regione Toscana del 20 ottobre 2009, n. 59, recante “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo)”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 09 luglio 2010, n° 133 recante “Nuovo regolamento di attuazione della Legge 25 marzo 1985, n°106” concernente la disciplina del volo da diporto e sportivo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo n° 81/2008 del 09 aprile 2008 inerente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il Decreto Ministeriale 1° Settembre 2021, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

Considerato che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l’Ente concedente impone con provvedimento a carattere generale, ovvero con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari, ovvero ancora l’Autorità Marittima, in via surrogatoria, con specifica ordinanza;

Ritenuto necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

Vista la propria Ordinanza n° 43 in data 30.04.2007 con la quale sono stati disciplinati gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione nell’impiego e nella circolazione delle tavole con aquilone (kitesurf);

Vista la propria ordinanza n° 130/08 in data 1 luglio 2008 recante la disciplina delle attività e modalità di manovra ed ormeggio presso Cala Maestra e Cala Spalmatoio dell’Isola di Giannutri;

Vista la propria ordinanza n° 108/2014 in data 20.06.2014 avente ad oggetto la disciplina dell’esercizio delle attività di Flyboard e JetLev Flyer;

Vista la propria ordinanza 176/08 in data 2 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni recante la disciplina dell’attività subacquea nelle acque di questo circondario Marittimo;

Visti gli articoli 17, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

 

Vista la propria ordinanza n°43/2022 in data 06.05.2022 con la quale è stata disciplinata l’utilizzazione di e-bike acquatica munita di Hydrofoil tipo “Manta 5 XE1”;

Vista la propria Ordinanza n° 9/2022 in data 14/03/2022 recante la disciplina della Locazione e Noleggio dei natanti da diporto e la disciplina dei natanti utilizzati dai Centri di immersione e addestramento in appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, secondo le specifiche direttive del D.M. 1 Settembre 2021 - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

O R D I N A

Articolo 1

Disposizioni generali

  1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque in possesso delle previste abilitazioni, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
  2. Sulle spiagge libere di competenza comunale, i Comuni costieri competenti per territorio assolvono l’obbligo del servizio di informazione e di prevenzione mediante il posizionamento di idonea cartellonistica monitoria e informativa, laddove gli stessi non assicurino un apposito servizio di salvamento/assistenza ai bagnanti nelle stesse forme e modalità delle strutture balneari private in concessione.
  3. Al di fuori dell’attività di balneazione, durante la stagione balneare le altre utilizzazioni delle spiagge del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano e degli specchi acquei ad esse antistanti sono soggette all’osservanza delle ulteriori disposizioni di legge o di regolamenti in materia di pesca marittima, nautica da diporto, sicurezza della navigazione, tutela dell’ambiente marino, ovvero le contingenti disposizioni di ulteriori Ordinanze emanate dalle competenti Autorità.
  4. Durante il periodo minimo di apertura delle strutture balneari, fissato dalla Regione Toscana dal 15 giugno al 15 settembre, presso le stesse sono obbligatori i servizi di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.

Dal 1 maggio al 14 giugno e dal 16 al 30 settembre, i servizi di salvataggio sono obbligatori nelle giornate di sabato e festivi. Nei giorni feriali il servizio di salvamento non è obbligatorio laddove l’attività di balneazione risulti esclusa da appositi cartelli ben visibili dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue), apposti agli ingressi e nell’area in concessione, con la seguente dicitura “ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. Inoltre deve essere issata una bandiera rossa.

  1. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvataggio. Se le stesse Amministrazioni comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. In tal caso le stesse Amministrazioni civiche devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, devono provvedere all’immediato ripristino della stessa.
  2. Il servizio di salvamento può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all’approvazione del Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, con cui venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio, come delineate all’articolo 4. I Comuni costieri e le associazioni di concessionari, che intendono organizzare il servizio di salvamento per conto dei 3

 

propri associati, devono far pervenire all’Autorità Marittima una proposta di “piano collettivo di salvataggio” contenente le generalità del legale rappresentante dell’impresa affidataria, (o comunque il nominativo della persona/e responsabile dell’attuazione del piano) i tratti di spiaggia libera, e/o l’elenco degli stabilimenti balneari per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l’ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.

In seno ai predetti piani collettivi, per una migliore efficienza e funzionalità del servizio che ne consenta un’omogenea e globale organizzazione sul litorale di riferimento, in relazione alle singole specifiche realtà locali, l’ubicazione delle postazioni di salvataggio nonché gli orari di espletamento del servizio, possono essere organizzati e disciplinati con riferimento ai seguenti fattori predominanti:

  • Morfologia della costa e dei fondali;
  • Prossimità di varchi e vie di accesso alla spiaggia;
  • Presenza di correnti marine superficiali o meno;
  • Esistenza di elementi di protezione della costa naturali e/o artificiali (secche, barriere soffolte e/o emerse, ecc.);
  • Periodi ed orari di maggior afflusso di bagnanti;
  • Tipologia e consistenza dei flussi turistici;
  • Pressione antropica stagionale;
  • Disponibilità di mezzi di soccorso particolarmente versatili (ad es. moto d’acqua).

Altresì, il piano dovrà tener conto, fermo quanto sopra detto, di una per quanto possibile equa distanza tra le postazioni di salvataggio, le quali, sulla base dei criteri predominanti sopra esposti, potranno anche essere ubicate a distanze differenti (superiori o inferiori) da quelle di cui all’art. 4 comma 2.

In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggi o. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

Le colonie marine debbono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti muniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che seguono, almeno quando il tratto di spiaggia sia frequentato dagli ospiti delle colonie. In caso di assenza dall’arenile dei fruitori della colonia deve essere issata una bandiera rossa e deve essere esposto un cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

Articolo 2

Zone di mare riservate ai bagnanti

  1. Durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere/coste a picco è prioritariamente destinata e riservata alla balneazione.
  2. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso (i quali abbiano almeno le seguenti dimensioni: 320 mm di diametro, 740 mm di altezza, capacità di 26 lt.) saldamente ancorati al fondo e posti a distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento.

In caso di concessionari confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.

E’ vietato l’ormeggio di qualsiasi unità ai predetti gavitelli, i quali preferibilmente devono indicare sugli stessi tale divieto per iscritto o a mezzo segnaletica.

In caso di impossibilità di posizionare alla distanza prevista tutti i gavitelli per eccessiva profondità dei fondali marini, i concessionari devono darne comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, anche attraverso gli Uffici marittimi più vicini, allo scopo di adottare provvedimenti specifici.

  1. Se i Comuni per i tratti di arenile non in concessione, non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un’adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue “ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.
  2. I concessionari, per il tratto delle aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure ( 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima, ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo. In alternativa ai galleggianti è consentito il posizionamento di un’adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue: “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60 DI PROFONDITA’) NON SEGNALATO”.
  3. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc..), tali da creare situazioni pericolose per l’incolumità dei bagnanti, il titolare della concessione è tenuto a segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondoso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) sono tenuti a posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.
  4. Si rammenta, altresì, ai bagnanti di prestare la massima attenzione alla circostanza che, in condizioni di mare mosso o agitato le correnti marine, presenti anche in prossimità delle opere di difesa della costa, e la presenza di fondali irregolari, possono essere capaci di sorprendere e trascinare in mare aperto anche esperti nuotatori.
  5. Fermo restando i divieti assoluti di nuoto e balneazione nelle zone di cui al successivo art. 3, durante la stagione balneare è fatto obbligo al nuotatore/bagnante impegnato in zone di mare non riservate alla balneazione (ovvero oltre i 200 metri dalla battigia/100 metri dalle coste a picco) di segnalare la propria presenza mediante l’utilizzo del segnalamento per lo svolgimento di attività subacquea (boa rossa con banda bianca e sagola non più lunga di 3 metri) oppure un’unità appoggio in assistenza.
  6. Nelle zone di mare di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto all’art. 5 in materia di pesca, nelle ore comprese tra le 08:30 e le 19:30 E' VIETATO:
    • il transito di qualsiasi unità navale, a motore ed a vela (surf, windsurf e kitesurf compresi), ad eccezione dei mezzi di Polizia e dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, S.U.P. (stand up paddle) nonché pedalò e simili e delle moto d’acqua impiegate in attività di salvataggio e a tale finalità utilizzate.

Da tale obbligo sono inoltre esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneazione e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;

  • l'ormeggio e/o l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
  • l’atterraggio, il transito e la partenza di tavole sospinte dal moto ondoso (surf), windsurf e dei kitesurf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, se appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti, ovvero salvo che si tratti esclusivamente di atterraggio o partenza da riva per uscire dalla fascia riservata alla balneazione, senza compiere evoluzioni e purché il transito avvenga attraverso corridoi di lancio appositamente autorizzati e installati;
  • l’atterraggio, il transito e la partenza delle tavole sospinte dal moto ondoso (surf), windsurf e kitesurf su e dai tratti di spiagge libere, salvo che l’atterraggio o la partenza per uscire dalla fascia riservata alla balneazione avvengano, senza compiere evoluzioni, attraverso corridoi di lancio appositamente autorizzati e installati ovvero, in mancanza, in assenza di bagnanti e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di riva;
  • è comunque vietato alle tavole sospinte dal moto ondoso (surf), windsurf e kitesurf di evoluire, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate;
  • compiere attività subacquee, ovvero operare con autorespiratore, senza segnalare la propria presenza con appositi palloni o segnali (bandiera rossa con banda trasversale bianca e dopo il tramonto un fanale giallo intermittente per sub non pescatore), o con analoghi segnali issati su unità navali;
  • ai natanti a vela con deriva mobile prendere il largo ed approdare sulla spiaggia fuori dai corridoi di lancio, salvo che tali manovre siano effettuate in assenza di bagnanti, mantenendo rotta perpendicolare alla linea di riva, velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra e purché condotti a mano nella fascia dei 100 metri dalla costa;
  • le zone di mare prospicienti invece le coste a picco, purché non frequentate da bagnanti, possono essere attraversate, ai fini dell’atterraggio e/o ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto, comunque non superiore a tre nodi, e con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose.

Articolo 3

Zone di mare vietate alla balneazione

La balneazione E’ VIETATA:

  1. nei porti e negli approdi turistici;
  2. nel raggio di metri 100 dall'imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali;
  3. entro 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque. In tali luoghi è, altresì, vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con idonea cartellonistica che indichi il divieto di avvicinamento;
  4. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 dalla costa;
  5. fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle destinati all’attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
  6. all’interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, opportunamente segnalati;
  7. nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze dell’Autorità Marittima o comunale o da altri provvedimenti.
  8. negli specchi acquei interessati da lavori espressamente indicati nelle ordinanze a carattere permanente e comunque vigenti, emanate dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto santo Stefano;
  9. in località Cala Maestra e Cala Spalmatoio dell’isola di Giannutri al di fuori degli specchi acquei appositamente destinati alla balneazione delimatati con boe o gavitelli di colore rosso/arancione posti ad una distanza di 10 metri l’uno dall’altro;
  10. in tutti gli specchi acquei dati in concessione e destinati all’approdo di natanti di qualsiasi genere, nonché nei tratti di mare tra i predetti specchi acquei di battigia;
  11. è inoltre vietato l’attraversamento a nuoto del tratto di mare compreso tra la costa dell’Argentario e lo scoglio denominato L’Isolotto” di Porto Ercole;
  12. nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze dell’Autorità Marittima o Comunale o da altri provvedimenti;

Articolo 4

Servizio di salvataggio

  1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente alla battigia, per come individuata e disciplinata dalle competenti amministrazioni comunali, è strumentale all’espletamento dell’attività di salvamento e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
  2. Il servizio di salvataggio, fermo restando quanto disposto dall’art. 1.4, deve essere attivato dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (orario di balneazione).

I concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine devono comunicare all’Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l’attività di sorveglianza, con l’allegata “scheda informativa”.

Il servizio di salvataggio, fermo restando quanto disposto dall’art. 1.4, deve essere assicurato con assistenti, in ragione di uno ogni 80 metri di fronte a mare o frazioni, muniti di brevetto per “Assistente Bagnanti” / “Bagnino di Salvataggio”, in corso di validità, rilasciato da uno degli Enti/Associazioni/Federazioni all’uopo legalmente autorizzate a norma di legge.

  1. Se particolari conformazioni dell’arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
  2. Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine e vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da assistenti bagnanti dedicati secondo le modalità previste dalla legge regionale Toscana n° 8 del 9 marzo 2006 e dal relativo Regolamento, approvato con Decreto della Giunta Regionale n° 23/R del 26 febbraio 2010. Il personale di assistenza deve indossare una maglietta di colore rosso recante la dicitura “SALVATAGGIO”.
  3. Salvo quanto diversamente indicato nelle autorizzazioni consorziate di assistenza al salvataggio / piani collettivi di salvataggio, nel periodo di tempo compreso tra le ore 13:30 e le 15:30 è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori (di ampiezza massima non superiore a 80 mt.), anziché per ogni singolo stabilimento. Di tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata.
  4. In caso di totale assenza di sorveglianza (prima delle ore 09:00 e dopo le ore 19:00) devono essere issate contemporaneamente la bandiera rossa e gialla.
  5. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo-marine avverse, inquinamento o altro, deve essere issata, a cura del responsabile del servizio di salvataggio, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L’avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
  6. Gli assistenti bagnanti/bagnini, durante l'orario di balneazione, devono :
  • indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile e distinguibile e che, a decorrere dalla stagione balneare successiva a quella di emanazione della presente ordinanza, deve avere almeno su un lato anche la dicitura in inglese “Lifeguard";
  • essere dotati di fischietto;
  • essere impiegati esclusivamente per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore, previa sostituzione con altro operatore abilitato;
  • tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, il gestore o il responsabile designato nei casi di forma consorziata, all’Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua, inviando, inoltre, la prevista “scheda di segnalazione” allegata alla presente Ordinanza;
  • stazionare sulla postazione di salvataggio, nei suoi immediati pressi, sulla battigia o anche in mare sull'imbarcazione di servizio, in posizione che consenta la più ampia visuale possibile in relazione alla situazione in atto;
  • segnalare prontamente al gestore dello stabilimento la mancanza o il cattivo stato di manutenzione delle dotazioni di soccorso richiedendone la sostituzione, se del caso.
  1. Presso ogni postazione di salvataggio - situata su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 1,80 metri - possibilmente posta in posizione quanto più equidistante/centrale da ogni punto del litorale soggetto ad obbligo di assistenza e possibilmente con tettoia o sistema di ombreggio, devono essere prontamente disponibili ed efficienti, in prossimità della battigia:
  • un binocolo;
  • 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato al terreno e collocato in prossimità della battigia;
  • un paio di pinne;
  • un altoparlante/megafono;
  • un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta SALVATAGGIOed il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
  • ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti può essere utilizzato un giubbotto individuale di salvataggio e una calotta di colore rosso vivo.

E’ data facoltà di utilizzare una moto d’acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • apposita comunicazione all’Autorità Marittima da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell’espletamento del servizio anche con l’impiego di moto d’acqua;
  • titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d’acqua;
  • presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
  • la moto d’acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta “SALVATAGGIO”;
  • la moto d’acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
  • la moto d’acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: dispositivo di retromarcia; pinne con fascia posteriore di regolazione; coltello; cima di traino con moschettoni; stacco di massa di scorta; fischietto; torcia stagna; strumento di segnalazione sonora; apparato radio di comunicazione VHF marino;
  • il conduttore della moto d’acqua deve indossare: casco protettivo; scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio.
  • L’Autorità Marittima potrà sempre ed in ogni circostanza richiederne l’utilizzo anche per il soccorso al di fuori del tratto di mare prospiciente il singolo stabilimento balneare.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d’acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l’incolumità di altre persone presenti.

E’ data, altresì, facoltà di utilizzare in aggiunta alle dotazioni obbligatorie le seguenti attrezzature di salvataggio, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione: rescue-board (tavola da salvataggio), rescue tube, salvagente a marsupio gonfiabile, giubbotto di salvataggio gonfiabile.

  1. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto (o baywatch) con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
  2. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso, prontamente disponibile ed efficiente, costituito da:
  • tre bombole di ossigeno monouso, da un litro, con valvola di regolazione e mascherina ovvero una bombola di ossigeno portatile ricaricabile da 2 litri con manometro, erogatore / riduttore di pressione, opportunamente revisionata;
  • una cannula di respirazione bocca a bocca;
  • un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
  • una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
  1. Presso ogni stabilimento balneare deve essere disponibile un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all’uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma.
  2. Ogni concessionario deve esporre, unitamente alla presente ordinanza, un tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente ordinanza.

Articolo 5

Esercizio della pesca

  1. L’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa da quella regolamentata al punto 2, è vietato nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco, durante la stagione balneare tra le ore 08:30 e le 19:30, ovvero in presenza di bagnanti.
  2. Al divieto generale fà eccezione la pesca con canna esercitata da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non siano presenti bagnanti e sui quali sia permesso il transito e/o la sosta. In presenza di scogliere parallele o perpendicolari alla costa, o di strutture di difesa comportanti la creazione delle cd. “vasche” - zone di mare confinate - tale attività è consentita solamente quando la canna sia impiegata all’esterno della scogliera e rivolta verso il largo. E’ consentito l’impiego del rastrello a mano, da usarsi a piedi, il cui uso è comunque vietato nelle giornate festive.
  3. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128 bis,128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, E’ SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. E’ VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
  4. Chiunque esercita attività (di pesca) subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (bandiera rossa con banda trasversale bianca/barca appoggio). Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio.
  5. E’ fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità navale di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

Articolo 6

Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo
ascensionale e del rimorchio dei galleggianti (c.d. banana boat)

  1. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "banana boat".
  2. E’ comunque VIETATO il rimorchio di galleggianti di ogni genere effettuato mediante moto d’acqua ad eccezione:
    • di quelle moto d’acqua destinate ad attività di salvamento e limitatamente all’appendice collegata ai fini di recupero del naufrago;
    • di quelle moto d’acqua dotate di apposito gancio di traino e di specchio convesso omologati da un Organismo riconosciuto, a similitudine di quanto previsto per lo sci nautico;
    • di quei casi di rimorchio effettuati per motivi di necessità ed urgenza connessi a situazioni di emergenza e soccorso, ove se ne verifichino i presupposti.

Articolo 7

Corridoi di lancio

  1. Per consentire la partenza e l’atterraggio delle unità da diporto a motore, a vela e a vela e motore con motore ausiliario negli specchi acquei antistanti le aree in concessione e le spiagge libere, i concessionari di strutture balneari e/o i titolari di aree in concessione per attività nautiche e di locazione e noleggio natanti, devono installare, previa autorizzazione da parte del comune competente per territorio, un corridoio di lancio, avente le seguenti caratteristiche:
  • larghezza non inferiore a metri 10;
  • profondità maggiore, verso il largo, di 50 metri dal limite della zona di mare riservata ai bagnanti;
  • delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti) e distanziati a intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
  • individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione posti a profondità maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti. In caso di impossibilità di posizionare alla distanza prevista tutti i gavitelli per eccessiva profondità dei fondali marini, a cura dei concessionari dovrà esserne data comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, anche attraverso gli Uffici marittimi più vicini, allo scopo di adottare provvedimenti specifici;
  • nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura “RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE”.
  • L’installazione di corridoi di lancio in generale è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 1.
  1. Nel caso di corridoi da utilizzare per il lancio/atterraggio di tavole con aquilone (kitesurf) si richiamano le indicazioni contenute nell’ordinanza n. 43/2007, citata in premessa.
  2. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:
  3. le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
  4. le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
  5. le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata - devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
  6. è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all’interno dei corridoi di lancio. I gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio non possono, inoltre, essere usati per l’ormeggio di unità, anche se esse si trovano all’esterno del corridoio stesso.

Articolo 8

Disposizioni particolari per i jet-ski (moto d’acqua) e natanti similari

  1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con la ordinanza n. 42 del 30 aprile 2007 del Capo del Compartimento Marittimo di Livorno adottata ai sensi dell’art. 8 della Legge 08 luglio 2003 n° 172, l’impiego delle moto d’acqua e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:
    • durante la stagione balneare il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo è consentito dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l’arrivo;
    • l’entrata e l’uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
    • nel rimanente periodo dell’anno, è consentito il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo da qualsiasi punto dalla costa.
  2. Per la conduzione delle moto d’acqua e mezzi similari è richiesta la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171 (Codice della nautica da diporto) e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n° 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto).
  3. Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale.
  4. I locatori di moto d’acqua (jet-ski) e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

Articolo 9

Noleggio e locazione dei natanti da diporto

1. Il noleggio e la locazione dei natanti da diporto, ovvero delle moto d’acqua utilizzati per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale e per appoggio alle immersioni subacquee, a scopo sportivo o ricreativo, che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano trovano espressa disciplina nella normativa generale contenuta nel Decreto Legislativo n. 171, in data 18/07/2005, Codice della nautica da diporto, nel D.M. 1° settembre 2021 (GU n. 11, serie generale 15/01/2022) quest’ultimo come recepito nella propria Ordinanza n° 9/22 in data 14 marzo 2022 in premessa citata, per quanto non già espressamente previsto da leggi o regolamenti, cui si rimanda integralmente.

 

Articolo 10

Prescrizioni particolari

  1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo è vietato:
    • sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
    • transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed alle persone diversamente abili;
  2. Nelle aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali, è fatto rinvio, per gli aspetti relativi alla gestione del bene demaniale, alle Ordinanze balneari emanate dalle Amministrazioni Comunali nel cui territorio ricadono le predette aree.

Articolo 11

Disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data della sottoscrizione ed abroga la precedente Ordinanza n. 77/2019 del 31.05.2019.

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, degli articoli 650 e 673 del codice penale e dell’articolo 53 (commi 4 e 7 per le violazioni di cui all’art. 9) del D.lgs 18 luglio 2005 n.171. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell’esercizio dell’attività di cui al Decreto Ministeriale 1° Settembre 2021, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in premessa citato ovvero nella riscontrata perdita dei requisiti prescritti, sarà adottato, in contradditorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, un provvedimento motivato di diffida all’ulteriore esercizio dell’attività.

La disciplina prevista dalla presente Ordinanza è volta a garantire prioritariamente la sicurezza delle attività di balneazione, in relazione alle realtà locali, e non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere.

La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano, nonché divulgata tramite i principali mezzi di comunicazione a livello locale e diffusa anche attraverso apposito codice QR (codice a barre bidimensionale) per essere letta e memorizzata tramite “smartphone”.

Porto Santo Stefano, 27 maggio 2022

firmato

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V(CP) Luigi BUTA

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LUIGI BUTA

Comandante

In Data/On Date:

venerdì 27 maggio 2022 12:05:24

 



SCHEDA INFORMATIVA

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto santo Stefano, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Comune di

Spiaggia/Stabilimento balneare/colonia/denominato ___________________  località ___________________________________________________________

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera:

QUADRO A

Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società): Sig._____________________________ nato a_______________________________ il__________________________ residente a

_______________________ (___ ) in via____________________ n°____ stabilimento balneare________________

recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore_________________________

recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore

□ Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall’Autorità Marittima

Parte da compilare a cura dell’addetto/i alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:

       
       
 

 

QUADRO B

1.    Sig._____________________________ nato a    il______________________________

e residente a____________________________ in via_______________________________________ n°_________________________________________

Brevetto rilasciato da______________________________________________ in data______________________________________________________________

Recapito telefonico di rete fissa dell’assistente ai bagnanti__________________________________________________________________________

Recapito telefonico di rete mobile dell’assistente ai bagnanti__________________________________________________________________________

Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:

2.    Sig._____________________________ nato a    il_______________________________

e residente a____________________________ in via_______________________________________ n°_________________________________________

Brevetto rilasciato da_________________________________________ in data__________________________________________________________

Recapito telefonico di rete fissa dell’assistente ai bagnanti__________________________________________________________________________

Recapito telefonico di rete mobile dell’assistente ai bagnanti__________________________________________________________________________

3.    Sig.__________________________ nato a    il____________________________

e residente a___________________________ in via_____________________________________ n°_______________________________________

Brevetto rilasciato da_________________________________________ in data__________________________________________________________

Recapito telefonico di rete fissa dell’assistente ai bagnanti__________________________________________________________________________

Recapito telefonico di rete mobile dell’assistente ai bagnanti

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
PORTO SANTO STEFANO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

STRUTTURA BALNEARE:

SPIAGGIA LIBERA:

 

LOCALITÀ’:

 

COMUNE:

 

DATA

 

ORA IN CUI SI E’ VERIFICATO L’INCIDENTE

 

LUOGO INTERVENTO

□       SPIAGGIA

□       MARE - DISTANZA BATTIGIA METRI   

        

STATO DEL TEMPO

□       BUONO

□       CATTIVO

□      VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO

□      VARIABILE TENDENDE AL PEGGIORAMENTO

STATO DEL MARE

□       CALMO

□       POCO MOSSO

□       MOSSO

□       AGITATO

RESIDENZA ASSISTITO Comune...........

Stato se straniero...........................................

INIZIALI COGNOME              INIZIALI NOME

□ □□                                         □ □□

SESSO-ETÀ’

M F ................

 

CAUSA INCIDENTE

□       TRAUMA ( PARTE DEL CORPO ...................................... )

□       ANNEGAMENTO

□       SVENIMENTO

□       CONGESTIONE

□       FERITA DA TAGLIO

□       DOLORE AL TORACE

□       MAL DI TESTA

□       DOLORE ALL’ADDOME

□       MEDUSA

□       PUNTURA DI PESCE

□       PUNTURA DI INSETTO

□       VOMITO

□       CRISI DI PANICO

□       EMORRAGIA

□       CONVULSIONI

□       ALTRO               

ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA

□       GUARDIA COSTIERA

□       118

□       ALTRO ( specificare                )

ANNOTAZIONI

 

Nome assistente bagnanti compilatore

 

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare 2022, ai sensi della ordinanza di sicurezza balneare.

La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile all’ Ufficio Circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, direttamente o tramite il più vicino Ufficio Marittimo. Può essere inviata anche via email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

TABELLA DEI SEGNALI

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9:00 A.M. TO 7:00 P.M.

DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WAHREND DER BADEZIET GARANTIERT VON 9:00 BIS 19:00

LE SERVICE D’ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L’HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 9:00 À 19:00

foto ordinanza

   

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