Si comunica che in vista del prossimo versamento Imu da effettuarsi entro la scadenza del 16 dicembre 2020, i contribuenti sono tenuti a versare l’Imu secondo le seguenti aliquote:
1. Imu per abitazione principale: esente, escluse categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, sulle quali si applica l’aliquota del 4 per mille, con una detrazione di € 200,00 fino a concorrenza dell’imposta;
2. Imu fabbricati rurali a uso strumentale: 1,00 per mille;
3. Imu fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
4. Imu fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille (di cui il 7,60 per mille da versare allo Stato);
5. Imu per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
6. Imu terreni agricoli: esente in quanto stabilito dalla legge 34/2015 di conversione del decreto legge 4/2015;
7. Imu aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
I principali codici tributo Imu 2020 sono i seguenti:
• 3912 abitazione principale A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
• 3916 aree fabbricabili;
• 3918 altri fabbricati;
• 3925 fabbricati D quota Stato;
• 3930 fabbricati D quota Comune;
Si fa presente che l’art. 78 del D.L. 104/2020 (cd. "Decreto Agosto") ha disposto l'estensione alla seconda rata di dicembre dell’esenzione Imu già prevista per la prima rata per alberghi, strutture ricettive (articolo 177 del Dl 34/2020).
Si ricorda ai contribuenti che l’art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha abrogato la Tasi.