Si riscontra l’interrogazione, presentata da Loro Consiglieri in data 30 marzo 2020, alla quale forniamo doverosa risposta ai quesiti posti. Il ritardo nella risposta è principalmente dovuto alla trattazione di una questione complessa che abbraccia un periodo di sviluppo pari a oltre un ventennio.
La vicenda però è stata ampiamente spiegata e dibattuta in varie sessioni di Consiglio comunale tra cui l’ultima nella quale sono stati approvati debiti fuori bilancio da sentenza, opportunamente compensati.
Per dovere di Risposta scritta riproduciamo le informazioni sullo stato in corso delle vertenze.
Come è noto, Le posizioni aperte tra L'Ente e i Baffigi sono due:
- la prima vede i Baffigi lottizzatori impegnati a cedere al Comune talune opere di urbanizzazione che gli stessi dovevano realizzare per poi destinare all'uso pubblico e - appunto - cedere al Comune;
- la seconda è una posizione interna alla cordata dei lottizzatori, che era fatta, oltre che dai Baffigi, anche dal Comune, in quanto proprietario di una piccola porzione di suolo e perciò, a titolo privato (al pari cioè di chiunque altro avesse superfici coinvolte nell'iniziativa edificatoria) azionista, per così dire, nell'iniziativa di lottizzazione.
In conseguenza del diverso ruolo giocato nelle due posizioni dal Comune (nella prima, un ruolo pubblico in senso stretto, quale Ente destinatario delle opere di urbanizzazione; nella seconda un ruolo privato, quale proprietario di un suolo coinvolto), diversi sono stati i giudici chiamati a
risolvere il contenzioso:
- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, per ottenere la cessione delle opere di urbanizzazione, dovute dai privati lottizzatori all'Ente pubblico;
- il Tribunale civile ordinario di Grosseto per dare esecuzione all'accordo privato per cui, a edificazione avvenuta, ciascun azionista avrebbe avuto qualcosa del realizzato (secondo i patti, al Comune spettava la proprietà privata di un appartamento monolocale).
Il TAR Toscana ha emesso la sentenza n. 1552/2018, con cui ha disposto autoritativamente il trasferimento al Comune delle opere di urbanizzazione, che oggi sono a ogni effetto del Comune, condannando i Baffigi a rifondere all'Ente le spese processuali: la sentenza è corretta e giusta; nessuno l'ha impugnata ed è oggi definitiva.
Il Tribunale ordinario di Grosseto ha emesso la sentenza n. 920/2019, con cui ha respinto la domanda del Comune a vedersi autoritativamente attribuito in proprietà privata il monolocale sopra detto e ha condannato l'Ente a rifondere le spese processuali dei Baffigi.
La seconda sentenza, a nostro modesto avviso, è sbagliata ed è conseguita alla non corretta applicazione da parte del Giudice dell'insegnamento giurisprudenziale che si rinviene in materia.
La sentenza ultima è impugnabile in Corte d'Appello e la Giunta ha già prodotto il mandato per adire questo ulteriore grado di giudizio.
Per quanto concerne l’esito al TAR Toscana:
Allo stato, le opere di urbanizzazione realizzate a corredo dell'intervento sono di proprietà comunale e sono aperte alla fruizione del pubblico (come del resto sono state in tutti questi anni). La sentenza del Tribunale amministrativo risulta pertanto completamente eseguita.
Per quanto concerne il Tribunale Ordinario:
L'appartamento che il Comune ritiene competergli in relazione al fatto che, come privato, l'Ente aveva partecipato alla lottizzazione mettendo un proprio piccolo suolo, è in proprietà dei Baffigi, stante il dispositivo della sentenza del Tribunale di Grosseto sopra richiamato. Fatta salva la riforma che la Corte d'Appello di Firenze vorrà farne, con atto di appello promosso dal Comune che a breve verrà presentato.
Sulla compensazione delle spese processuali e legali ne abbiamo parlato abbondantemente nell’ultimo consiglio comunale per cui rimando alla trattazione.
Tanto si doveva in risposta alla nota in oggetto.
Distinti saluti.