scritto da Progetto Giglio
I sottoscritti consiglieri comunali Guido Cossu Armandao Schiaffino, preso atto:
che con Determina n. 300 del 29.12.2022, si provvedeva alla risoluzione del contratto dei lavori di restauro della Rocca Pisana con la ditta “PIOMBINO EDILIZIA SRL”, con sede legale in Via Isonzo n. 22, Piombino (LI), aggiudicati con determinazione del responsabile dell’area tecnico/ manutentiva n. 273 del 29 dicembre 2017
;
che il provvedimento recitava “in data 27 maggio 2022, infine, è pervenuta, per conoscenza alla Stazione Appaltante, la richiesta del pagamento di € 61.818,54 da parte del subappaltatore, Toscana Servizi S.r.l., all’Impresa esecutrice, per il noleggio del ponteggio che nel frattempo è rimasto montato” e che la spesa a carico del Comune sia nel frattempo aumentata risultando il ponteggio ancora montato;
che il comma 13 dell’art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che “la Stazione Appaltante paghi direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi”, in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
che contestualmente al provvedimento come sopra adottato, non risulta che sia stato dato avvio ad una nuova procedura di incarico ad una nuova Ditta, salvo miglior verifica;
di quanto dispone l'art 121 reg., in materia di adempimenti da attuare a seguito del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto di cui si tratta;
che, in data 31 ottobre 2019, l’impresa esecutrice, richiamando errori e omissioni progettuali, ha evidenziato le difficoltà di procedere con i lavori, richiedendo il rimborso dei maggiori costi sostenuti per le dette sospensioni (cit. premessa deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 06-07-2022)
tutto ciò premesso e considerato, si interroga il Sindaco per conoscere:
a) se sia stato adempiuto alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, che deve avvenire immediatamente dopo la comunicazione all’appaltatore del provvedimento di risoluzione del contratto;
b) se sia stato adempiuto all’avvio immediato delle procedure per il riappalto dei lavori (pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata ovvero, in alternativa, autorizzato l’affidamento dei lavori di completamento con il sistema in economia di cui agli artt. 143 e 144 reg., ai sensi dell’art. 88, co. 1, lett. f), reg., quando vi è l’urgenza di tale completamento e vi siano somme già stanziate a tal fine nell’ambito del quadro economico del progetto);
c) quali sono gli errori e omissioni progettuali, specificandoli dettagliatamente, segnalati dall'Impresa e che hanno determinato “difficoltà di procedere con i lavori”, nonché far conoscere l'ammontare delle spese legali (o peritali) per consulenze o difese legali sostenute sulla vicenda, fino ad oggi sostenute;
d) i motivi della richiesta del pagamento di € 61.818,54 da parte del subappaltatore, Toscana Servizi S.r.l., in relazione a quanto specificato in premessa, facendo conoscere se la somma è stata già pagata ovvero le ragioni dell'eventuale mancato pagamento;
sul punto si chiede di conoscere se sono state presentate ulteriori richieste di pagamento da parte del subappaltatore;
e) per quale motivo i ponteggi che comportano spese rilevanti di noleggio assolutamente ingiustificate a carico dell'Ente, risultano ancora oggi montati visto che dal 29.12.2022 è stata disposta la risoluzione del contratto con l'appaltatore;
Al signor Prefetto si chiede opportuna azione di vigilanza affinché il Sindaco risponda in maniera appropriata e pertinente ai quesiti posti entro i termini del regolamento comunale ma anche per avere notizie, non secondarie, di natura finanziaria della vicenda della Rocca Pisana, da riferire alla Superiore Autorità a proposito dell'interrogazione parlamentare dell'On.le Simiani.
CONSIGLIERI COMUNALI
GUIDO COSSU ARMANDO SCHIAFFINO
Interrogazione - Risoluzione lavori di restauro della Rocca Pisana