vigili sbarcoscritto da Comune Isola del Giglio  

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 38 del 13 marzo 2025, sono stati resi noti i divieti riguardanti l'afflusso, lo sbarco e la circolazione dei veicoli per l'anno corrente.

 

Nel particolare:

1) Dal 1° aprile 2025 al 30 settembre 2025 sono vietati l’afflusso, lo sbarco e la circolazione nell’Isola del Giglio di autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell’Isola stessa, ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.

2) Dal 2 agosto 2025 al 24 agosto 2025 sono vietati l’afflusso, lo sbarco e la circolazione nell’Isola del Giglio di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell’Isola stessa, comprendendo nel divieto i veicoli delle persone dimoranti, ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio;

3) Dal 28 marzo 2025 al 1° novembre 2025 sono vietati l’afflusso, lo sbarco e la circolazione nell’Isola di Giannutri di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell’Isola stessa, comprendendo nel divieto i veicoli delle persone dimoranti, ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri;

4) Per l’Isola del Giglio, nel periodo di cui al punto 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

  • veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, che autocertificano tale condizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
  • veicoli, i cui proprietari non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull’Isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno, con il loro veicolo, almeno quattro giorni nell’unico campeggio esistente nell’Isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire, allo sbarco sull’Isola ed a richiesta degli organi di controllo, un’autocertificazione, da conservare all’interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell’alloggio (nome esercizio, località e periodo del soggiorno), nonché le date di arrivo e di partenza;
  • veicoli con targa estera;
  • veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell’Isola del Giglio;
  • autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;
  • veicoli al servizio di persone con disabilità, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana od estera; 

5) Per l’Isola di Giannutri, nel periodo di cui al punto 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

  • autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio ed adibiti a pubblica utilità”.
  • veicoli al servizio di persone con disabilità, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana od estera;
  • veicoli adibiti al recupero dei R.S.U. ed al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;
  • veicoli adibiti all’approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell’acquedotto, della rete fognaria e della rete elettrica, al trasporto di gasolio per centrale elettrica, nonché veicoli commerciali, limitatamente ad una giornata lavorativa.

6. Al Comune di Isola del Giglio è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco;

Allegati