scritto da Legambiente Arcipelago
Le Norme Tecniche di attuazione (NTA) della variante al Piano del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, in particolare definiscono all’Art. 1 gli Obiettivi generali del Parco.
Efficacia ed entrata in vigore del Piano e lo inquadrano nella più ampia legislazione nazionale, europea e internazionale, sconcerta quindi che. in una variante redatta durante e dopo l’approvazione di epocali provvedimenti come l’introduzione dell’ambiente nella Costituzione Italiana, dell’approvazione della Direttiva europea sulla Biodiversità e del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) della Convention on biological diversity che rafforzano e ampliano la precedente Convenzione di Barcellona – che prevedono di estendere la protezione al 30% del territorio e del mare italiano – di accordi internazionali dei quali l’Italia si è fratta promotrice per il raggiungimento di questi obiettivi e nel pieno del decennio Onu del ripristino dell’ecosistema e del Decennio 2021-2030 IOC-UNESCO per tutelare gli oceani e rivoluzionare l’uso delle scienze oceaniche in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la variante non richiami questo importante quadro internazionale, europeo e nazionale e non se ne faccia attuatrice e promotrice, anche in quanto Parco Nazionale interessato dalla Riserva della Biosfera “Isole di Toscana” e da diverse aree Zcs/Zps/important Bird area sia a terra che a mare e dal Santuario internazionale dei Mammiferi Marini Pelagos, la cui esistenza viene – forse giustamente – completamente ignorata.
Si invita quindi a rivedere e meglio definire – anche nell’Art. 5- Contenuti del Piano e loro diversa funzione ed efficacia - l’ambito degli impegni strategici della variante del Parco Nazionale e la promozione e attuazione fattiva di questi obiettivi nazionali, europei e mondiali che riguardano direttamente il futuro e gli impegni delle Aree protette.
Anche alla lotta, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – la più grande sfida che la biodiversità e l’umanità hanno di fronte e che ha visto la recentissima approvazione del il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc) - viene dedicata un’attenzione episodica ridotta a qualche citazione – come nel caso dell’ Art. 7- Attività di documentazione, conoscenza e monitoraggio che, peraltro, le NTA vanificano spesso con previsioni urbanistiche e di utilizzo delle risorse che non vanno certo verso la mitigazione degli impatti climatici.
Per quanto riguarda l’ Art. 9 - Nulla osta, autorizzazioni e valutazioni ambientali, comma 3 specificando: “aree limitrofe” a quelle interessate in tutto o in parte siti della Rete Natura 2000 o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, saranno soggette a procedura di Valutazione d'Incidenza (...)
All’articolo Art. 11- Tutela del patrimonio geologico e geominerario, si invita ad aggiungere un comma 5 che specifichi che “L’Ente tutela i siti di archeologia industriale e legati alla cultura mineraria e ne promuove la valorizzazione storico-escursionistica, evitando trasformazioni e modifiche della destinazione d’uso”, oppure a integrare il precedente comma 4.
Si invita anche, nell’ambito della lotta al cambiamento climatico e allo sviluppo di un’economia ecologica della quale il parco dovrebbe farsi promotore ed essere esempio, a pensare ad aree destinate a produrre energia rinnovabili - solare ed eolico – all’interno delle zone da recuperare dell’ex area mineraria, trasformando quella che è stata un’area produttiva a fortissimo impatto su biodiversità, natura e territorio in una nuova zona produttiva che fornisce energia pulita, lavoro e mitigazione degli impatti del riscaldamento globale.
Per quanto riguarda l’ Art. 12- Tutela idrogeologica e delle risorse idriche, si fa presente che l’asserita “gestione sostenibile e razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche per la mitigazione dei fenomeni di sovrasfruttamento”, viene più volte contraddetta e vanificata nei successivi articoli delle NTA. Si invita ad aggiungere al comma 2: “d. – In funzione della protezione della biodiversità di flora e fauna, spesso costituita da specie rare e/o uniche, e dell’equilibrio idrogeologico, l’Ente tutela i corsi d’acqua semiperenni e temporanei, impedendone la captazione e la modificazione e garantendone la massima naturalità dalla sorgente alla foce”.
In fase di regolamento del Parco si invita l’Ente ad avviare un censimento – insieme ad ASA e Autorità Idrica della Toscana - degli allacci e degli emungimenti abusivi dei corsi d’acqua e degli stagni e una bonifica delle tubazioni in PVC che rappresentano anche un rischio per la propagazione degli incendi.
Art. 13- Conservazione, tutela e valorizzazione dell'ambiente marino, concordando con i principi espressi nel comma 1., stupisce che al comma 2. si faccia riferimento esclusivamente 2.- alla Strategia Marina di cui alla Direttiva 2008/56/CE, recepita con D. Lgs. 190/2010, in gran parte rivista e assorbita per quando riguarda la biodiversità dalla nuova direttiva Biodiversità (che non viene richiamata) così come non vengono richiamati gli obblighi del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) e addirittura l’Istituzione dell’Area Marina Protetta dell’Arcipelago Toscano prevista (come riserva) nell’articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 sulla difesa del mare e poi come AMP dalla legge 394/91 e successive modifiche, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica che nel 1996 ha istituito l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano con vincoli provvisori a mare in 5 isole in attesa dell’istituzione dell’Area marina protetta Arcipelago Toscano.
All’14- Tutela della biodiversità, per quanto riguarda il paragrafo “salvaguardia degli ambienti ipogei” si invita ad aggiungere “e delle colonie di chirotteri”.
Per quanto riguarda il paragrafo “definire azioni specifiche finalizzate alla soluzione delle problematiche connesse alla presenza di ungulati introdotti, sia popolazioni selvatiche, sia popolazioni inselvatichite; particolare attenzione va riservata alla popolazione di Capra presente a Montecristo, con l’adozione dello specifico piano di gestione”, si invita ad aggiungere “e alle popolazioni di muflone e cinghiale all’Isola d’Elba con piani di gestione/eradicazione”
Per quanto riguarda il paragrafo “Assicurare la conservazione delle specie di Passeriformi legata agli agrosistemi ed agli ambienti di gariga o macchia”, si inviata a modificare in “Assicurare la conservazione delle specie di Passeriformi legata agli agrosistemi, favorendo l’agricoltura biologica e il recupero di habitat agricoli (…)”
Per quanto riguarda la tutela e valorizzazione della biodiversità si veda anche le osservazioni su Cerboli presentate da Nasim Bitzer con la consulenza di Nicola Baccetti dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e di Legambiente Arcipelago Toscano.
All’Art. 18- Attività selvicoltura, al “comma 1.- L’Ente Parco tutela i boschi per la loro funzione protettiva e produttiva, paesaggistica, turistico-ricreativa ed igienicosanitaria, nonché per la loro importanza storica e culturale. L’Ente protegge le formazioni forestali vetuste e gli alberi monumentali”, aggiungere: “le alberature storiche, e avvia un loro censimento per l’inclusione negli elenchi regionali e nazionali insieme ad associazioni del territorio, amministrazioni comunali e Carabinieri Forestali”. Al comma 5.- “L’apertura di nuova viabilità forestale è consentita, con esclusione delle Zone A, nei limiti e nelle modalità descritte dal Regolamento del Parco”, aggiungere “e con la successiva rimessa in pristino dei luoghi a lavori terminati” .
Art. 19- Strutture e servizi per la fruizione e il turismo, si invita ad aggiungere un comma 4: “L'Ente Parco – in accordo con le Soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio a e il sistema museale dell’Arcipelago Toscano - identifica e valorizza con tutele speciali, definite zona per zona nel regolamento, le aree archeologiche e di interesse culturale e paesaggistico e ne promuove la conservazione e la conoscenza”.
Pur condividendo la necessità di normare le aree a mare del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano così come definite con le misure di salvaguardia del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 che istituisce dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano, lascia perplesso il metodo scelto che, pur utilizzato a Capraia ma con ben altro e più complesso accordo interistituzionale e coinvolgimento dei cittadini, non sembra collimare con quanto previsto dall’Articolo 18 della legge 394/91 Istituzione di aree protette marine che recita: “1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti. 1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente. 2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6. 3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Non essendo ancora stata istituita l’Area marina protetta e non essendoci un “Parco a mare” come spesso citato, ma norme di salvaguardi in attesa dell’istituzione dell’Area marina protetta prevista dalle leggi, il rischio è quello di istituire qualcosa di anomalo rispetto alla stessa legislazione nazionale e, soprattutto, di rinviare la ripresa dell’Iter per l’istituzione dell’Area marina protetta dell’Arcipelago Toscano comprendente anche il mare dell’Isola d’Elba e dell’Isola del Giglio e degli isolotti minori, ottemperando così agli impegni presi dal nostro Paese a livello europeo e internazionale per arrivare al 30% di mare protetto, il 10% del quale particolarmente protetto.
Detto questo, per quanti riguarda l’ Art. 22- Suddivisione in zone dell’area a mare, si invita ad introdurre, al posto della diminuzione della superficie e delle aree di tutele integrale (Zona 1) e delle previste aree MB, aree entry e no touch nelle quali sia possibile – sul modello Pianosa e solo su boe dedicate – l’attività di immersine guidata contingentata e con il versamento di un contributo al Parco Nazionale Arcipelago Toscano e con modalità di prenotazione e versamento da definire nel regolamento. Nelle stesse aree potranno essere utilizzate altre attività gestite e controllate direttamente dal Parco Nazionale come snorkeling e kayak e il permesso di transito – senza sosta - riservato ai soli residenti o a eventuali linee di navigazione per il collegamento tra le isole.
Per la zonizzazione del Mare di Giannutri si vedano le osservazioni presentate dal responsabile Giannutri di Legambiente Arcipelago Toscano.
Resta, dal punto di vista di una reale tutela della biodiversità, la necessità impellente di proteggere il mare intorno agli isolotti minori compresi solo a terra nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Le attuali Zone A in quasi tutti gli scogli e isolotti minori sono infatti del tutto inefficaci perché l’assalto del turismo nautico, il fondale arato dalle ancore, la pesca intensiva – professionale, sportiva e illegale – che vi si esercita intorno a scogli e isolotti, rappresentano un pericolo per l’avifauna marina e per le risorse marine sulla quale si basa, rendendo vana la protezione a terra che spesso si limita alla sola norma imposta sulla carta e all’istituzione di Zps a terra che non hanno nessuna efficacia senza un’interfaccia a mare.
Quanto proposto per Cerboli, anche con la possibilità di interventi per favorire la ricerca scientifica e il turismo contingentato di conoscenza, rappresenta lo sforzo per contemperare protezione e fruizione di beni ambientali delicatissimi, rari, unici e purtroppo non protetti incredibilmente a mare nonostante siano all’interno del Santuario dei Mammiferi Marini Pelagos e dalle Direttive Europee Uccelli e Habitat.
Lo stesso vale anche per le due isole maggiori – Elba e Giglio – ed è abbastanza sconcertante che la variante del Piano del Parco non faccia riferimento alla necessità che almeno l’Area di tutela biologica delle Ghiaie-Scoglietto-Capo Bianco venga inserita, con un atto del legislatore, all’interno delle protezioni a mare del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.
All’Art. 32- Limitazioni alle attività esercitabili nelle aree a mare, si invita a rivedere il comma “1.- L’attività di acquacoltura è esercitabile esclusivamente al di fuori negli impianti preesistenti alla data di adozione del presente Piano del Parco nella zona MD di Capraia, nei termini indicati nel Regolamento del Parco”, in vista di una possibile istituzione dell’Area marina protetta/Parco a mare e visto la necessità di sostituire la pesca di specie selvatiche con specie allevate che diventerà sempre più urgente nei prossimi anni, si invita a modificare il comma 1 con la seguente dizione: “L’attività di acquacoltura è esercitabile esclusivamente nella Zona MD di promozione e dovrà essere attuata attraverso l’utilizzo di mangimi biologici, garantendo il minimo impatto ambientale e senza l’utilizzo di prodotti antibiotici, nei termini indicati nel Regolamento del Parco”.
Sembra abbastanza incredibile che la variante al Piano del Parco preveda che “La pesca sportiva subacquea in apnea e le gare di pesca sportiva sono esercitabili previa autorizzazione solo nelle zone MD, nei termini indicati nel Regolamento del Parco”, questo equivale più o meno ad autorizzare la caccia o gare di tiro a bersagli viventi a terra all’interno dell’area protetta. Anche nella prospettiva di un ampliamento dell’area protetta a mare, si invita quindi a circoscrivere puntualmente la casistica e ridurla al minimo ove ci siano attività ed eventi tradizionali/culturali da salvaguardare.
Per quanto riguarda il TITOLO III - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A TERRA
l’Art. 36- Le Zone B, di riserva generale orientata sembra assumere in diversi commi l’aspetto di un vero regolamento edilizio di un qualsiasi Piano Strutturale comunale – in qualche caso andando oltre anche le norme regionali e il consumo di territorio zero - con dettagli che sono propri di un regolamento e non di un Piano e un’evidente propensione a trasformare gli edifici rurali in edificato meramente residenziale, contraddicendo a volte i divieti generali dei commi 1 e 2, cosa ben esplicitata alla lette e. che prevede addirittura il frazionamento in mini-appartamenti: “Sono ammessi interventi di frazionamento del patrimonio residenziale esistente, con limitazione di massimo 2 unità abitative e purché non di superficie utile netta inferiore a mq. 45”. Non si riesce a capire come questa urbanizzazione turistica possa garantire la tutela di quelli che il comma 1 definisce “Ambiti di elevato pregio naturalistico, in cui è necessario potenziare la funzionalità ecosistemica, conservandone il ruolo per il mantenimento della biodiversità e della geodiversità, con funzione anche di protezione delle zone A”. Visto che si sta parlando di casi limitati e isolati e riconducibili quasi esclusivamente alla sola Isola d’Elba si invita ad eliminare ogni possibilità di frazionamento e a ridurre al minimo gli interventi e di legarli sempre alla realizzazione di impianti di energie rinnovabili e di risparmio energetico che puntino a realizzare edifici autosufficienti dal punto di vista energetico.
Alla lettera g. così come in previsioni simili contenute nella variante – NTA si invita a sostituire sempre la dizione “produzione d’energia alternativa” – che comporta anche l’utilizzo di energie non rinnovabili - con “produzione d’energia rinnovabile”.
Alla lettera ì. aggiungere siti di rifugio e riproduzione della fauna protetta i mammiferi insettivori e i gliridi.
al comma 5.2.- BOSCHI, FILARI e INCOLTI, “d. Il recupero di castagneti da frutto abbandonati è consentito con le modalità indicate nel Regolamento”. modificare in questo modo: “d. Il recupero di castagneti da frutto e da legname abbandonati è consentito, anche ai fini della lotta al dissesto idrogeologico, con le modalità indicate nel Regolamento”.
Al comma 5.3.- AGRICOLTURA e PASCOLO, Sostituire il paragrafo “tali attività possono essere svolte secondo gli usi tradizionali, privilegiando le tecniche di agricoltura biologica e l’approccio agro ecologico; in queste zone è comunque fatto divieto di utilizzare diserbanti, disseccanti e fanghi” con “tali attività possono essere svolte secondo gli usi tradizionali, attraverso tecniche di agricoltura biologica e l’approccio agro ecologico e integrato; in queste zone è comunque fatto divieto di utilizzare diserbanti, disseccanti e fanghi”, anche per contribuire all’impegno del nostro Paese di incrementare l’agricoltura biologica così come previsto dalla Politica agricola comune.
Al comma 5.4.- MANUTENZIONE, lettera “b. Sono ammessi, previo nulla osta, la riapertura ed il riutilizzo dei sentieri storici e della viabilità storica per la fruizione pubblica del territorio e per il raggiungimento degli edifici esistenti”, aggiungere “senza ampliamento del piano di calpestio pre-esistente”. Alla lettera “c. Ai fini del miglioramento dell’accessibilità pedonale e della fruizione naturalistica sono ammessi, secondo quanto specificato dal Regolamento, gli interventi di manutenzione della rete di percorrenze esistenti”, aggiungere “senza ampliamento della sede stradale o del piano di calpestio pre-esistenti”
Al comma 5.5.- IMPIANTI “a. È soggetta a nulla osta la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche di modesta entità, (…) aggiungere fitodepurazione.
Pe quanto riguarda l’Art. 37- Le Zone C, di protezione
L’impressione di leggere una sorta di regolamento urbanistico, invece che un Piano che punta soprattutto alla protezione di ambienti agro-silvo-pastorali essenziali per garantire un’armonica convivenza uomo-natura è ancora più forte che per le zone B.
Al comma 4.1.- EDILIZIA e RECINZIONI si invita a legare la possibilità di qualsiasi ampliamento edilizio previsto – per qualsiasi modalità di intervento - alla necessità di rendere l’edificio sul quale si interviene indipendente dal punto di vista energetico attraverso l’installazione di pannelli solari, minieolico, pompe di calore e risparmio energetico passivo o partecipazione come prosumer/consumer a una comunità energetica rinnovabile e di inserire questo obbligo le modalità per attuarlo nel regolamento del Parco. Stessa cosa vale per il risparmio idrico. Stessi obblighi vanno estesi alla prevista possibilità di realizzare piazzole per l’ospitalità in spazi aperti.
Stupisce che alla lettera d. – così come per le zone b del parco – si tenda a favorire il recupero al mero fine residenziale di ex case rurali senza pretendere in cambio interventi di reale miglioramento ambientale o di rimessa in produzione di coltivi abbandonati. Si invita almeno a pretendere che questo avvenga solo garantendo che l’edificio venga recuperato solo garantendo la sua completa autonomia energetica, il risparmio idrico e la realizzazione di siepi, aree floristiche per i lepidotteri e di rifugio per gli insetti e interventi a favore della fauna e della flora.
Alla lettera “e. È ammessa la realizzazione di strutture stagionali al servizio della balneazione riferite agli esercizi in possesso di concessione demaniale ad uso turistico ricreativo e assentite dal Parco con nulla osta. Tali strutture dovranno essere realizzate secondo quanto specificato al successivo Art. 45 e nel Regolamento del Parco”, aggiungere, all’interno del territorio del Parco Nazionale, ai fini della libera fruizione ed accesso alle risorse naturali e paesaggistiche – non sono autorizzate nuove concessioni balneari oltre a quelle già esistenti alla data di adozione della presente variante-NTA” e ”Le strutture stagionali al servizio della balneazione presenti nel Parco nazionale Arcipelago Toscano dovranno dotarsi di strutture di produzione di energia rinnovabile, di risparmio idrico, eliminare gradualmente l’utilizzo di mezzi meccanici per la pulizia degli arenili e segnalare e proteggere i siti di nidificazione di tartarughe marine di concerto con il Parco Nazionale, le associazioni di volontariato ambientale interessate e i Comuni”.
Aggiungere: “Al momento del rinnovo delle concessioni balneari presenti nel Parco, le modalità di gestione del tratto di spiaggia interessate dovranno essere concordate con il Parco Nazionale che, in casi di particolare necessità di tutela di specie stanziali e migratorie ed habitat può non dare il nulla-osta al rinnovo della concessione”.
Ma che la variante del Piano del Parco sottovaluti l’impegno a realizzare nel suo territorio gli impianti di energia rinnovabile diffusi necessari per essere un Ente che mette in atto gli impegni per un’economia ecologica ed energeticamente resiliente lo si evince dal fatto che alla lettera si legge che “i. Nelle aree di pertinenza con legittima destinazione residenziale degli edifici esistenti sono ammessi l'installazione di piccoli impianti per la produzione d’energia alternativa solo ed esclusivamente sulle coperture delle strutture e, previo nulla osta, piccoli incrementi per la realizzazione di locali tecnici, come disciplinato alla lettera a, purché non determinino apprezzabili impatti paesistici o ambientali, come disciplinato nel Regolamento”. Come ribadito nelle osservazioni precedenti, il Piano del Parco deve invece puntare a rendere autosufficienti dal punto di vista energetico tutti gli edifici residenziali, turistici e agricoli che sorgono al suo interno e porre l’autosufficienza energetica come obbligo per poter accedere a qualsiasi incremento di volumetria e di servizi. Si invita quindi a consentire – e non ad impedire – anche la realizzazione di impianti agrivoltaici di nuova generazione e di mini e micro eolico che, oltre ad essere un contributo ai bilanci delle imprese agricole, coesistono con le colture agricole e rappresentano una mitigazione del riscaldamento climatico al quale fanno sempre più ricorso le moderne imprese agricole. Inoltre si invita a inserire la frase “Il Parco Nazionale si fa promotore della realizzazione impianti di energia rinnovabile inseriti nell’ambiente e nel paesaggio e della costituzione di comunità energetiche rinnovabili nei centri abitati e negli ambiti rurali dell’area protetta”.
E la variante al Piano/NTA sembra purtroppo sottovalutare anche l’emergenza idrica già in atto e che diventerà sempre più forte con il cambiamento climatico in corso e che ha portato alla realizzazione di un dissalatore all’Isola d’Elba oltre a quelli già presenti e in corso di potenziamento a Capraia, Giglio e Giannutri. Infatti, si legge che “l. È ammessa, previo nulla osta, la realizzazione di piscine a servizio degli edifici ad uso residenziale e turistico-ricettivo. Gli interventi potranno essere realizzati, coerentemente con gli indirizzi di cui al Regolamento del Parco, nelle aree pertinenziali e nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico, con esclusione della fascia dei 300 m dal mare”. Pur ribadendo la contrarietà di principio a realizzare piscine su un’isola in forte stress idrico, si invita a cambiare con. “l. È ammessa, previo nulla osta e dove non già presenti, la realizzazione di piscine di limitate dimensioni a servizio degli edifici ad esclusivo utilizzo turistico-ricettivo. Gli interventi potranno essere realizzati, coerentemente con gli indirizzi di cui al Regolamento del Parco, nelle aree pertinenziali e nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico, con esclusione della fascia dei 300 m dal mare, dovranno essere autosufficienti dal punto di vista energetico, non potranno essere alimentati da nuovi pozzi e/o captazioni e dovranno garantire il minor spreco idrico possibile. Non sono consentiti ampliamenti delle piscine esistenti”.
Anche alla lettera n. inserire mammiferi insettivori e gliridi e inserire la medesima citazione anche nei successivi articoli che citano questo obbligo.
4.3.- AGRICOLTURA e PASCOLO, aggiungere “Il Parco Nazionale favorisce, sostiene e punta all’incremento dell’agricoltura biologica e della permacoltura e all’agroecologia, in particolare per quanto riguarda il recupero di terreni agricoli e dei pascoli dismessi, anche in funzione delle specie animali e vegetali legate agli ambienti agricoli”.
4.5.- IMPIANTI, a – “pulizia degli arenili” aggiungere “con mezzi non meccanici”; a bivacco, aggiungere “senza accensione di fuoco” da estendere ovunque sia consentito il bivacco.
Art. 39- Le Zone D1 - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture ricettive connesse all'attività turistica.
In questo caso, visto l’esiguità delle strutture alberghiere presenti nel territorio del Parco e di quelle che non hanno già usufruito degli incentivi del Piano oggetto di variante, si può quasi parlare di edilizia mirata.
il comma 3. vincola il proprietario che abbia avuto dal parco l’autorizzazione a realizzare incrementi edilizi “a limitare, per almeno dieci anni, l’utilizzazione delle strutture interessate alla sola destinazione ricettiva indicata nella convenzione stessa, stabilendo che l’eventuale inottemperanza sia sanzionata alla stregua delle opere edilizie realizzate senza titolo”, una tempistica che favorirebbe la speculazione immobiliare anche fuori da un’area protetta. Chiediamo che l’impossibilità di cambiare destinazione d’uso venga portata almeno a 20 anni.
Nella Definizione di requisiti per la riqualificazione e l’ampliamento delle strutture esistenti, cambiare “interventi di riqualificazione energetica attraverso l’adozione di specifiche soluzioni tipologiche, costruttive ed impiantistiche (bioarchitettura, energie rinnovabili, ecc.)” in “interventi di riqualificazione per l’autosufficienza energetica attraverso l’adozione di specifiche soluzioni tipologiche, costruttive ed impiantistiche (bioarchitettura, energie rinnovabili, ecc.)”;
5.1.- STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE e RTA
A “Per tali strutture sono definiti gli interventi ammissibili ed il loro dimensionamento, sia per quanto riguarda la capacità ricettiva che le attività complementari ed i servizi connessi. Tutti gli interventi sono finalizzati all’adeguamento e al miglioramento dell’offerta ricettiva e all’ampliamento dei servizi nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici dell’area protetta ed in coerenza con le indicazioni del Piano del Parco”, aggiungere “e alla necessità di raggiungere l’autosufficienza energetica”.
Molte previsioni appaiono fuori scala e non conformi agli stessi numeri di presenze dichiarate dagli albergatori, come nel caso dei “Servizi ed attrezzature complementari“ con nuove strutture che potranno raggiungere complessivamente ben 1500 m3 (200 m2 per un’altezza di 7,5 m). Per i campeggi si arriva a 1.000 m3 di capacità ricettiva e a 1.500 m3 di servizi ed attrezzature complementari. Previsioni da strutture che sembrano ancora da costruire e non con consolidate strutture già realizzate e che hanno usufruito delle trasformazioni consentite dalla Regione Toscana e dal Piano oggetto di variante. Si invita a ridimensionare le previsioni, di commisurarle alle reali esigenze e a chiarire che la concessione di nuovi ampliamenti non possono sostituire strutture esistenti adibite alle stesse funzioni.
All’Art. 43- Interventi su edifici di interesse culturale, storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, inserire: “Il Parco Nazionale promuove il censimento e perimetrazione delle aree archeologiche e di interesse storico e culturale e di monumenti all’interno dell’area protetta e, di concerto con le Soprintendenze Archeologiche, i Comuni interessati e le associazioni dei cittadini contribuisce alla loro tutela e valorizzazione”. Si tratta di un problema che riguarda tutto il territorio del Parco Nazionale come dimostrano gli esempi della torre del Giove e il Mausoleo Tonietti nel comune di Rio, le ex strutture minerarie nei Comuni di Rio, Porto Azzurro e Capoliveri, i siti etruschi del ferro e le ville e le fortezze romane, le testimonianze preistoriche, le chiese romaniche e le chiesine rurali più recenti, i santuari del Monserrato e della Madonna del Monte, i caprili dell’Elba occidentale, le colonne di Granito di San Piero-Cavoli-Seccheto e le decine di emergenze storico-archeologico-culturali che rischiano di andare in rovina o perse anche a causa del conflitto di competenze e o della mancanza di fondi. La loro individuazione puntuale all’interno del Piano del Parco, con forme dedicate di tutela, potrebbe rappresentare un grosso passo avanti.
Art. 45- Strutture per la balneazione. si prevede la realizzazione di “strutture per la balneazione” nelle Zone C e D del Parco in possesso di concessione demaniale rilasciata dalle competenti amministrazioni comunali, come disciplinato dal Regolamento del Parco. Occorre specificare che il Parco non autorizzerà nuove concessioni balneari oltre a quelle finora rilasciate che si punta alla rinaturalizzazione delle spiagge anche per favorire la ricostituzione dei sistemi dunali e la nidificazione delle tartarughe marine Caretta caretta che hanno visto l’Ente Parco impegnato in un progetto dedicato di grande successo insieme a Legambiente, Arpat e Osservatorio Toscano Biodiversità.
Art. 50– Interventi soggetti a comunicazione preventiva all’Ente Parco condizionati da ulteriori prescrizioni e non soggetti al nulla osta. Dalla frase “Nei castagneti da frutto attualmente in produzione: la capitozzatura delle piante vecchie ed adulte per rinvigorirne la chioma e delle piante giovani, per prepararle all’innesto” si invita a eliminare il termine “capitozzatura”, una pratica obsoleta e dannosa per le piante. Inoltre, il termine “piante vecchie” si presta a interpretazioni erronee e potrebbe portare a interventi impropri e inutili su castagni secolari che invece andrebbero tutelati e valorizzati.